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Finalmente la Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011 e più precisamente sono state bocciate le norme che prevedevano di poter registrare il contratto di affitto presso l’Ufficio delle Entrate, vedendosi ridurre d'ufficio il canone annuo al triplo della rendita catastale con una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni, Il vantaggio per l’inquilino sarebbe stato di avere un canone inferiore all’80% del valore di mercato. A seguito di tale pronuncia, che ha effetto retroattivo, i contratti che sono stati registrati autonomamente dagli inquilini finiranno nel nulla; pertanto i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione, in quanto il contratto cesserà unitamente alla norma prevista dal decreto del 2011.
PROCEDURA PER LA SCELTA DELLA CEDOLARE SECCA
1) Alla stipula del contratto inserire tra le clausole l'opzione della scelta della cedolare secca oppure inviare una lettera raccomandata al conduttore informandolo della scelta dell'opzione. Nel testo del contratto deve essere indicata una dichiarazione che, per tutta la durata della scelta di tale opzione, il canone di locazione non subirà aumenti
2) Indicare la scelta della cedolare anche in fase di registrazione del contratto sul modello 69 utilizzabile solo fino al 31/03/2014 e successivamente con la sola procedura telematica RLI. La nostra associazione sta già effettuando le registrazioni con il nuovo sistema
3) Nelle annualità successive se non si è scelta l'opzione cedolare al momento della registrazione, inviare una raccomandata al conduttore informandolo della scelta nelle annualità successive ed inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione con la nuova procedura telematica RLI
4)Valutare in ogni caso la convenienza della cedolare secca considerando anche spese detraibili e reddito totale. Presso i nostri uffici è possibile calcolare la convenienza dell'opzione
Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale è lo 0.20% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291
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MODIFICA DEL CODICE CIVILE
Attenzione, con decreto del consiglio ministri del 13/12/2013 è stata nuovamente modificata la normativa che riguarda il condominio. Informiamo che è disponibile per gli associati un libretto con tutti gli aggiornamenti apportati in data 13/12/2013
- REVOCATO IL DIVIETO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI DEL CANONE DI LOCAZIONE FINO A 999,99 EURO
La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)" specifica che il pagamento del canone di locazione potrà avvenire anche in contanti per una cifra massima di 999,99 euro. Il locatore dovrà rilasciare al conduttore una documentazione attestante la ricezione del pagamento del canone di locazione.
- VARIAZIONE IMPORTO MARCHE DA BOLLO
L'imposta di bollo è ufficialmente aumentata il 26 giugno 2013, con l'entrata in vigore della legge 71/13 di conversione del Decreto legge del 26 aprile 2013 n . 43. L'aumento è pari al 10%. le marche da bollo da 1,81 € (esempio ricevute locazioni) passano a 2,00 € mentre quelle da 14,62 € (esempio sui contratti di locazione) passano a 16,00 €
Dal 1° ottobre 2013 l'iva è aumentata dell'1% passando dal 21% al 22%
- CEDOLARE SECCA PIU' CONVENIENTE
Dall'anno di imposta 2014 il reddito dei contratti a canone concordato soggetti a cedolare secca saranno soggetti all'imposta del 10% anziché del 15%. Resta invariata l'aliquota del 21% per i contratti a canone libero
L'art.1 comma 7 del DL 23/12/2013 n.145 c.d. Decreto destinazione Italia ha introdotto la novità nella normativa dell'APE, di fatto annullando l'art.6 del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013, ed eliminando la gravissima sanzione della nullità dei contratti privi di APE. In difetto, è stata introdotta però una multa da 500 euro a 2000 euro pagabile in solido tra proprietario e inquilino. Sono deputati al controllo del possesso del certificato energetico gli impiegati dell'ufficio entrate. Pertanto risulterà opportuno dedicare, nell'interno del contratto, una clausola specifica che citi l'esistenza del certificato energetico
CONTROLLI CALDAIE
Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74 -riguardante i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”). I controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI A 3000 EURO
La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aumento del limite alla circolazione del contante.
Se fino al 2015 il limite massimo previsto si attestava sui 999,99 euro, dal 2016 i pagamenti in contanti potranno avvenire per importi fino a 2.999,99 euro
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